Consiglio di Amministrazione

Dallo Statuto dell'associazione:

Amministrazione

Art. 14

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di anni tre.

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione non possa per qualunque mo­tivo più farne parte, subentra al suo posto il so­cio che nelle elezioni aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore all’ultimo eletto. Se non ci sono sostituti il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con altro associato chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 15

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-te­soriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, ma solo il rimborso delle spese so­stenute nell’espletamento dell’incarico.

Art. 16

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e co­munque almeno una volta all’anno per delibe­rare in ordine alla determinazione della quota associativa ed al bilancio preventivo e consun­tivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei mem­bri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limita­zione alcuna.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di coordinare l’attività del Consiglio, rappresenta l’Associa­zione di fronte a terzi ed in giudizio, cura i deli­berati dell’assemblea dei soci e del Consiglio, indice le assemblee dei soci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ha la firma del conto cor­rente sociale.

Art. 19

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

Il Segretario tesoriere cura i verbali delle Assemblee dei soci, del Consiglio di Amministrazione, tiene la contabilità ed ha la firma del conto corrente. Ha la responsabilità della corrispondenza.


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