Archivio dei Verbali
Dallo Statuto (vs. 2020) dell’associazione:
Assemblea dei soci
Art. 9
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile mediante affissione nell’albo dell’Associazione (o altra forma equivalente) dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea può inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata di un terzo dei soci. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Art. 10
L’Assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sul programma dell’attività annuale, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche dello statuto, e su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 11
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento annuale della quota di associazione.
Ciascun associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati, esprime un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappre-sentare sino ad un massimo di 3 associati
Art. 12
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 13
L’assemblea dei soci in prima convocazione è validamente riunita con la presenza di un numero di soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione, da tenersi almeno trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea dei soci regolarmente riunita delibera a maggioranza assoluta. Nelle delibera-zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno voto.
Per le votazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione il voto potrà essere a scelta dell’assemblea segreto o palese per alzata di mano.